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Riassunto della decisione X e Y chiedevano al Pretore di Lugano che fosse dichiarata esecutiva in Svizzera una sentenza inglese. L'istanza veniva respinta. Oltre due mesi dopo la pronuncia della decisione di rigetto, X e Y proponevano opposizione ai sensi dell'art. 40 della Convenzione di Lugano.
Il Tribunale di appello del Cantone del Ticino (CH) dichiara l'opposizione irricevibile perché tardiva. È vero che, ai sensi dell'art. 40 della Convenzione di Lugano, lo stesso è competente per conoscere di un'opposizione proposta avverso la decisione che ha rigettato la domanda di esecutività. Tale disposizione non prevede tuttavia alcun termine al riguardo. Richiamandosi alla dottrina, il tribunale afferma che il silenzio della Convenzione di Lugano sul termine per proporre opposizione nei confronti della decisione che nega l'exequatur sia da interpretare nel senso che spetta al diritto nazionale indicare tale termine. Poiché il legislatore ticinese fissa tale termine in due mesi dalla pronuncia della decisione di rigetto, l'opposizione sarebbe tardiva.
Ed ora sull'opposizione promossa con allegato 22 febbraio 2005 dagli istanti, ai sensi degli art. 40 CL e 513c c.p.c., con la quale si chiede di annullare la decisione del primo giudice, di dichiarare di conseguenza esecutive le sentenze pronunciate dalla High Court of Justice, Chancery Division, Londra e di ordinare misure conservative come all'art. 39 CL.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato in fatto ed in diritto
che, per l'art. 40 CL, quando la domanda di esecutività di una decisione resa in uno Stato contraente viene respinta, l'istante può proporre opposizione (nel senso di ricorrere) al Tribunale cantonale senza che, al proposito, la CL preveda un qualsiasi termine;
che, ritenuto come il silenzio della CL sul termine per proporre opposizione nei confronti della decisione che nega l'exequatur sia da interpretare nel senso che spetta al diritto nazionale indicare tale termine (cfr. Donzallaz, La Convention de Lugano, n. 4197 e seg.; Messaggio del CS 4011 del 13 ottobre 1992 n. II 3 in fine), il legislatore ticinese, all'art. 513c cpv. 3 c.p.c., lo ha fissato in due mesi dall'intimazione della decisione del primo giudice;
che, inoltre, l'art. 513c cpv. 2 c.p.c. prescrive che la procedura d'opposizione – lasciata la sua regolamentazione alla discrezione degli Stati contraenti (Donzallaz, op. cit., n. 3921) – sia retta dalle norme della procedura contenziosa di camera di consiglio degli art. 361 e seg. c.p.c.;
che l'art. 369 cpv. 3 c.p.c. prevede che la trattazione delle vertenze di camera di consiglio non è sospesa dalle ferie e di conseguenza il termine per proporre l'opposizione dell'art. 513c cpv. 3 c.p.c. (che è parificabile a quello per ricorrere nell'ambito di procedure di camera di consiglio) non può venir prolungato per effetto delle ferie giudiziarie, previste all'art. 133 c.p.c., come indica l'art. 132 c.p.c., essendo precisamente e diversamente disposto;
che, avendo gli opponenti ricevuto la decisione del primo giudice il giorno 7 dicembre 2004 (doc. HH), il termine di due mesi iniziava a decorrere il successivo 8 dicembre per spirare il corrispondente giorno di due mesi dopo, ossia l'8 febbraio 2005 (art. 131 cpv. 2 c.p.c.);
che l'opposizione inoltrata il 22 febbraio 2005 – che gli opponenti ritengono tempestiva proprio per l'effetto delle ferie natalizie che però, come visto, non possono essere tenute in considerazione – è di conseguenza tardiva e, come tale, irricevibile; che non torna conto, in simile situazione, intimare l'allegato di opposizione alla controparte e convocarla, con gli opponenti, all'udienza di discussione come all'art. 363 c.p.c.;
Per i quali motivi vista, per le spese, la vigente TG dichiara e pronuncia
1. L'opposizione ex art. 40 CL e 513c c.p.c. presentata, in data 22 febbraio 2005, da IS 1 e IS 2 nei confronti della decisione 6 dicembre 2004 della Pretura di Lugano, sez. 5 (inc. no. CN.2004.1011) è irricevibile perché tardiva.