1. Con istanza 17 settembre 2002 CO 1, società che svolge attività di consulenza e domiciliazione di società, ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di CHF 7.250,‑ oltre accessori, rivendicato a saldo delle fatture emesse il 1° settembre 2000 e il 15 marzo 2001 per le proprie prestazioni in relazione alle operazioni di sottoscrizione a titolo fiduciario del capitale sociale di una società domiciliata in ..., ovvero ..., che le sarebbero state richieste dalla succursale di Lugano della convenuta sulla base di un contratto di mandato sottoscritto dalle parti il 5 marzo 1999, oltre a CHF 600,‑ per le spese di incasso delle due fatture.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la carenza di competenza territoriale del giudice adito la stessa avendo la sua sede principale nelle Isole di Man mentre la succursale di Lugano non sarebbe coinvolta nella vertenza. Nel merito ha contestato sia la legittimazione attiva, l'istante avendo ceduto il proprio credito a un'altra società, che la propria legittimazione passiva non essendo parte al contratto sul quale l'istante basa la sua pretesa, contratto dalla stessa concluso a nome e per conto di ... al quale l'istante deve se del caso rivolgersi per il pagamento delle proprie prestazioni.
2. Con sentenza 24 maggio 2004 il Pretore, accertata innanzi tutto la propria competenza territoriale a dipendenza dell'esistenza di una connessione tra la vertenza che oppone le parti e l'attività della succursale della convenuta con sede a Lugano (art. 5 cifra 5 Convenzione di Lugano e art. 21 cpv. 3 LDIP), così come la legittimazione attiva dell'istante che contrariamente a quanto preteso dalla convenuta non ha ceduto il proprio credito, ha accolto l'istanza per l'importo di CHF 7.250,‑ oltre interessi. Egli, basandosi sulle risultanze istruttorie ha ritenuto comprovato il perfezionamento di un contratto di mandato tra l'istante e la convenuta la quale, contrariamente a quanto preteso, non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di rappresentanza diretto in virtù del quale la stessa avrebbe agito per conto di ... . E siccome la convenuta non ha contestato l'importo rivendicato in causa, il pretore ha accolto l'istanza salvo modificare la data di decorrenza degli interessi di mora rispetto a quelli richiesti dall'istante.
3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente ripropone innanzi tutto l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, la stessa essendo domiciliata nelle Isole di Man, mentre la succursale di Lugano sarebbe estranea alla conclusione del contratto sul quale l'istante basa la sua pretesa anche perché ..., che ha sottoscritto il contratto, non era legittimato a vincolare la succursale essendo organo unicamente della ditta della sede principale. Nel merito rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare di essersi basato unicamente sulla deposizione di ..., già sua collaboratrice e con lei inimicata in quanto era stata licenziata, e finanche interessata all'esito della lite nella sua qualità di membro del Consiglio di amministrazione dell'istante, ignorando per contro le deposizioni testimoniali di ... e di ... dalle quali si evince che nella conclusione del contratto la succursale ha agito in qualità di rappresentante di ... al quale pure l'istante si era inizialmente rivolta per il pagamento delle proprie prestazioni.
Con osservazioni 20 agosto 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata dall'istante, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l'art. 329 cpv. 2 lett. e c.p.c., il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/ Trezzini, c.p.c.-TI, ad art. 329, m. 2). In concreto è indubbio che a fondamento della propria impugnazione la ricorrente pone, oltre all'incompetenza del giudice adito (art. 327 lett. a c.p.c.), l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g c.p.c.: ne consegue la ricevibilità del ricorso.
5. In merito al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. a c.p.c., la ricorrente ripropone in questa sede l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito a dipendenza del fatto che la convenuta non è domiciliata nella sua giurisdizione e che essa non può essere convenuta dinanzi al foro della succursale siccome estranea alla lite.
L'art. 5 cifra 5 della Convenzione di Lugano stabilisce che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente – davanti al giudice del luogo territorialmente competente – qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale (Donzallaz, La Convention de Lugano, 1996-1998, n. 1063 segg.). La nozione di succursale ai sensi della citata Convenzione ha carattere autonomo e non dipende dall'iscrizione nel Registro di Commercio svizzero (Donzallaz, op. cit, n. 5280 ss. e 5337): essa presuppone l'esistenza di due entità materiali, una principale e l'altra accessoria. La seconda deve rappresentare un prolungamento decentralizzato della prima e rimanere pertanto dipendente dall'entità principale. D'altro canto, la succursale deve però disporre di una autonomia parziale che le consenta di concludere dei contratti e di procedere alla loro esecuzione. Inoltre, l'attività svolta deve rivestire una certa importanza e continuità (Donzallaz, op. cit, n. 5297 ss. e 5358 ss.; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7. ed., 2002, n. 92; Schwander, Gerichtszustandigkeiten im Lugano-Uebereinkommen, in: Das Lugano-Uebereinkommen, 1990, pag 76, DTF 117 II 87). Per quanto riguarda la competenza stabilita dall'art. 5 cifra 5 CL occorre «evidentemente, perché vi sia competenza del giudice del luogo della succursale, che l'oggetto della controversia riguardi l'esercizio della succursale» (Broggini, La Convenzione di Lugano: Introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale, in: La Convenzione di Lugano temi scelti e prime esperienze; ed. CFPG, 1992, pag. 31; Donzallaz, op. cit, n. 5358 e 5363). In tal modo viene quindi previsto un foro – quello della succursale – che da un Iato garantisce una maggiore connessione e prossimità del giudice rispetto alla vertenza da decidere e dall'altro facilita l'accesso ai tribunali alla parte attrice: questa impostazione ha come scopo di ottenere una migliore amministrazione della giustizia (Donzallaz, op. cit., n. 4269 ss., 5363 e 5274 ss.; Broggini, op. cit., n. 60 a pag. 27 e pag. 31). Naturalmente è la società principale a essere convenuta al foro della succursale, essendo quest'ultima priva di personalità giuridica (DTF 120 11113; Donzallaz, op. cit., n. 5306).
6. Nel caso di specie, l'accertamento pretorile secondo cui oggetto del litigio che oppone le parti è relativo all'incasso della mercede dovuta per prestazioni eseguite per conto della succursale luganese della convenuta, donde il riconoscimento della propria competenza territoriale, non è arbitrario. Infatti, come correttamente evidenziato dal primo giudice, la vertenza che oppone le parti deriva dall'esercizio di una succursale, che aveva la sua sede a Lugano dove la stessa disponeva di uffici e personale propri (cfr. deposizione testimoniale ... e interrogatorio formale ... risposte n. 4 e 5, doc. R e T), ove la stessa esercitava la propria attività (cfr. interrogatorio formale ..., risposta n. 2), tant'è che il contratto sul quale l'istante basa la sua pretesa è stato sottoscritto a Lugano (cfr. interrogatorio formale ... risposta n. 12), verosimilmente proprio in quegli uffici (cfr. deposizione testimoniale ...), da una persona che ha agito quale organo di fatto della succursale, e segnatamente dal suo direttore .... Anche la corrispondenza, ovvero le richieste di pagamento, sono state indirizzate dall'istante alla succursale della convenuta (cfr. doc. F, G, O, P e Q), la quale non ha mai eccepito la sua estraneità al rapporto di mandato, rispettivamente la carenza di poteri di rappresentanza di G.L. della quale vorrebbe prevalersi in questa sede. Queste risultanze, correttamente valutate dal pretore, bastano per ritenere adempiuti i presupposti sanciti dalla Convenzione di Lugano riguardanti l'esistenza di una controversia concernente l'esercizio di una succursale con sede a Lugano, da qui la competenza del Pretore del Distretto di Lugano.
7. Giusta l'art. 327 lett. g c.p.c. una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
8. La legittimazione passiva della convenuta, pure contestata da quest'ultima, non costituisce un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale sul quale il giudice statuisce con un giudizio di merito sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 181, m. 3). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/Trezzini, c.p.c.-TI App., ad art. 181, m. 23). Nel caso di specie si tratta pertanto di stabilire se tra l'istante e la convenuta sia insorto, direttamente o indirettamente, un eventuale rapporto contrattuale.
Nella misura in cui la convenuta pretende di aver sottoscritto il contratto di mandato sul quale l'istante basa la sua pretesa per conto di una terza persona (doc. B), ossia ..., spetta a lei l'onere di provare l'esistenza di questo rapporto di rappresentanza (art. 8 CC; Watter, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.ed., n. 35 ad art. 32 CO). Le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO sono: una procura del rappresentato al rappresentante e l'agire del rappresentante in nome del rappresentato (Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO). La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; Watter, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 32 CO; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO).
9. In concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, le risultanze istruttorie non permettono di concludere che la succursale della convenuta abbia in qualche modo manifestato o lasciato intendere all'istante di agire per conto di una terza persona, e più precisamente per conto di ... . Il fatto che questo nominativo compaia sia nel contratto che nelle fatture, non prova ancora l'esistenza di un rapporto di rappresentanza. L'intestazione di questi documenti, così come formulata, non basta infatti per indicare la titolarità del rapporto contrattuale, che deve invece essere determinata sulla base delle pattuizioni intervenute tra le parti (II CCA 4 ottobre 1999 in re M. S.A./B. e llcc), pattuizioni che ... ha confermato essere intervenute tra l'istante e la succursale della convenuta.
10. Quanto alla deposizione di questa teste, alla quale la ricorrente addebita un motivo di inimicizia per essere stata dalla stessa licenziata, e un interesse nella lite avendo ricoperto al momento dei fatti la carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'istante, va innanzi tutto rilevato che l'eventuale esistenza di questi due motivi non comporta la nullità della deposizione in quanto tale ma ne limita o pregiudica se del caso l'attendibilità (Cocchi/Trezzini, c.p.c.-TI, ad art. 234, n. 736), credibilità che spetta al giudice valutare sulla base del libero potere di apprezzamento delle prove che gli compete in virtù dell'art. 90 c.p.c., libero potere di apprezzamento di cui il pretore non ha in concreto abusato.
Infatti, l'affermazione della teste secondo cui essa si sarebbe occupata per conto della RI 1 delle pratiche materialmente necessarie per disporre di questa [la ..., ] società offshore in particolare la CO 1 mi mandò il formulario doc. B ... già compilato. Io provvidi a farlo firmare al sig. ..., per conto della RI 1., siccome quel giorno il sig. ... era assente (cfr. verbale 6 maggio 2003), è suffragata sia dal tenore del contratto che il direttore della succursale ... ha sottoscritto on behalf of RI 1. senza indicare alcun rapporto di rappresentanza (cfr. doc. C), che dalla deposizione di quest'ultimo, ove ha confermato che è stata la RI 1 a incaricare l'istante di procedere alla costituzione di una società (la ..., cfr. interrogatorio formale, risposta n. 14). L'affermazione di ... secondo il quale la RI 1 avrebbe agito in nome e per conto di un cliente libico (cfr. interrogatorio formale, risposta n. 14), non significa ancora che questa circostanza sia stata portata a conoscenza dell'istante, ovvero che al momento della conclusione del contratto di mandato la succursale della convenuta abbia effettivamente manifestato all'istante l'esistenza del preteso rapporto di rappresentanza, rapporto che per essere opponibile all'istante deve quantomeno esserle stato manifestato, ciò che la convenuta non ha provato essere stato il caso in concreto, tant'è che le varie richieste di pagamento sono state tutte indirizzate alla succursale della convenuta (doc. F e G) e al suo presidente ... (doc. O, P e Q).
Per quel che riguarda la deposizione di quest'ultimo, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente non si può rimproverare al pretore di essersene distanziato sia perché l'interrogato non conferma la tesi difensiva della ricorrente circa l'avvenuta conclusione del contratto di mandato a nome e per conto di ..., sia perché l'interrogato sostiene di non aver mai sentito parlare della società Imagex International Limited nonostante i vari richiami di pagamento allo stesso indirizzati con riferimento alla costituzione di questa società (doc. O, P e Q) ancorché il direttore della succursale ... abbia espressamente dichiarato che ... propose a ... di mettere a disposizione di RI 1n una società costituita da CO 1, segnatamente ... (cfr. interrogatorio formale risposta n. 10).
11. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno la pretesa arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del pretore, deve essere respinto.