A. Con PE n. ... dell'8/9 giugno 2004 ..., AO 1 e AO 2 procedono contro AP 1 per l'incasso di CHF 1.221.040,‑ oltre interessi al 5 % dal 22 ottobre 2002, indicando quale titolo di credito: «Soit le contrevaleur de EUR 800.000,‑ (... 06.2004). Créance constatée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 22.10.02 et confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 19.05.2004, résultant d'actes de concurrence déloyale commis par AP 1 au détriment des créanciers».
Interposta tempestiva opposizione, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di ... .
B. I procedenti fondano la loro pretesa nei confronti di AP 1 sulla sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 7eme Chambre (doc. D), che condanna AP 1 a versare AO 1 e a AO 2 la somma di EUR 800.000,‑.
I procedenti producono pure quale doc. E la sentenza 19 maggio 2004 della Cour d'appel de Paris, 5è chambre, section A, che ha respinto il gravame interposto da AP 1 contro la sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de commerce de Paris.
La sentenza 19 maggio 2004 della Cour d'appel de Paris è munita della seguente attestazione:
«Copie exécutoire dans l'affaire ... et autre contre AO 2 et autre.
En conséquence, la République Francaise mande et ordonne:
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis».
C. All'udienza di contraddittorio del 25 novembre 2004 l'escussa si è opposta all'istanza, rilevando che le sentenze 22 ottobre 2002 e 19 maggio 2004 non sarebbero definitive perché contro la sentenza della Corte di appello essa avrebbe interposto ricorso in cassazione il 21 giugno 2004 (doc. 1).
Per l'escussa le sentenze di cui ai doc. D e E in Francia sarebbero provvisoriamente sospese. Infatti dal 23 luglio 2004 la società di diritto francese ... beneficerebbe di un'ordinanza di sospensione provvisoria delle esecuzioni (doc. 2 e 3). La protezione di cui godrebbe ..., società che sfrutta le licenze ... per i marchi appartenenti a AP 1, dovrebbe avvantaggiare anche lei.
Per l'escussa le due menzionate sentenze in Francia «possono essere valutate quanto alla loro messa in esecuzione in relazione alla solvibilità del creditore». Nel caso di specie, come emergerebbe dalla perizia 17 novembre 2004 di ... (doc. 4), la situazione finanziaria di AO 1 e di AO 2 sarebbe alquanto incerta. Nei confronti di AO 1 poi sarebbe stata depositata in Francia una denuncia penale per bilanci inesatti e falsi (doc. 5 e 6). Con sentenza 4 giugno 2004 (doc. 7) la Corte di appello di Parigi avrebbe confermato la decisione 4 giugno 2002 del Tribunale di Grande Istanza di Parigi e avrebbe giudicato AO 1 e AO 2 «non legittimati ad agire in decadenza verso la AP 1 per il marchio di cui essa è proprietaria e per il quale ha rivendicato dall'anno 2000 le annualità relative allo sfruttamento degli imballaggi» (doc. 7). Questo giudizio avrebbe confermato il diritto di AP 1 di reclamare annualità da AO 1 per EUR 7.111.981,99. Le relative fatture sarebbero state contestate da AO 1 (doc. 12) e quindi AP 1 avrebbe convenuto in giudizio i qui istanti per far loro divieto di usare il marchio AO 1 su determinati prodotti di imballaggio (doc. 13). A mente dell'escussa è pertanto legittimo affermare che la situazione giudiziaria ed economica di AO 1 e delle sue società faccia nascere dubbi sulla reale possibilità delle parti istanti di restituire la somma che oggi richiedono a AP 1, nell'ipotesi il ricorso in cassazione venisse accolto.
L'escussa ritiene infine che il giudice del rigetto debba sospendere il procedimento esecutivo fino a quando sarà stato deciso il ricorso in cassazione del 21 giugno 2004 (art. 30 CL).
D. Con sentenza 25 novembre 2005 il Pretore del Distretto di ... ha accolto l'istanza argomentando che nella relata di notifica della sentenza 19 maggio 2004 della Cour d'appel de Paris è espressamente evidenziato che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della decisione.
Il primo giudice ha rilevato che quanto ottenuto da ... non è la sospensione dell'esecuzione della sentenza, bensì la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi per un determinato periodo per svolgere una procedura di conciliazione, paragonabile alla moratoria concordataria in diritto svizzero. A mente del Pretore di tale sospensione concessa a ... non può beneficiare anche l'escussa, atteso che nel caso lo ritenesse necessario e ne ricorressero gli estremi, essa ha la possibilità di proporre analoga richiesta di sospensione delle esecuzioni al giudice competente del proprio domicilio, mediante la presentazione di una domanda di moratoria concordataria.
Il Pretore ha infine asseverato che l'argomentazione secondo cui le sentenze 22 ottobre 2002 e 19 maggio 2004 potrebbero essere valutate quanto alla loro messa in esecuzione in relazione alla solvibilità del creditore, è irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto questione di puro merito, incompatibile con l'art. 29 CL.
E. Contro la sentenza del primo giudice si è tempestivamente aggravata AP 1 con atto 15 giugno 2005, non solo riproponendo le argomentazioni di prima sede, ma proponendo ulteriori considerazioni, come esposto nel seguito.
F. Con osservazioni 4 agosto 2005 AO 1 e AO 2 si sono opposti al gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito. I procedenti hanno postulato, in via preliminare, l'estromissione dall'incarto dei doc. da A a L, prodotti con l'appello.
Considerato in diritto:
1.1. Con l'atto d'appello del 15 giugno 2005 AP 1 ha sostenuto per la prima volta che con ordinanza del 24 dicembre 2004 le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Istance de Paris l'ha autorizzata a iscrivere un privilegio di pegno sul marchio AO 1 quale garanzia di un credito stimato provvisoriamente in EUR 7.111.450,‑. Inoltre a seguito dell'istanza del 22 marzo 2005, lo stesso giorno il giudice l'ha autorizzata a praticare un pignoramento conservativo sulle somme dovute da ... e da ... sino a concorrenza della somma di EUR 8.500.000,‑ (doc. F). A fronte di un debito attestato di CHF 1.221.040,‑, AP 1 si è vista riconoscere, ancorché provvisoriamente, una pretesa verso AO 1 e AO 2 di EUR 8.500.000,‑. Considerate le precarie condizioni finanziare di AO 1, un pagamento da parte di AP 1 avrebbe poche probabilità di essere rimborsato. Per questo motivo accogliere l'istanza di rigetto dell'opposizione costituirebbe una evidente violazione dell'ordine pubblico svizzero. Vi sarebbe quindi un motivo di rifiuto di riconoscimento delle sentenze francesi (art. 27 cpv. 1 CL). Inoltre le diverse decisioni, che da un lato condannano AP 1 e dall'altro obbligano e impegnano AO 1 e AO 2, sono state tutte rese in Francia ma appaiono inconciliabili e contraddittorie: ciò contrasterebbe con la disposizione di cui all'art. 27 cpv. 3 CL, applicato per analogia.
A sostegno delle proprie argomentazione con l'atto di appello la procedente ha prodotto ulteriore documentazione.
1.2. Queste ulteriori argomentazioni e i nuovi documenti, presentati per la prima volta in sede di appello, costituiscono un novum in principio irricevibile (art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario e 321 cpv. 1 lett. b c.p.c. per il rinvio dell'art. 25 LALEF). Questa Camera ha tuttavia già avuto modo di stabilire che in materia di esecuzione di sentenze estere in virtù di un trattato internazionale, si impone di considerare i nova, per evitare un inutile ricorso all'autorità giudiziaria superiore (cfr. CEF [14.97.74] 4 agosto 1998, cons. 4c). Infatti il Tribunale federale ha stabilito che, in un ricorso di diritto pubblico per violazione delle norme di un trattato internazionale in materia di esecuzione delle sentenze, il ricorrente è abilitato a portare argomenti mai sollevati in precedenza così come a produrre nuovi mezzi di prova. L'alta Corte federale esamina, in questo caso, liberamente le questioni di fatto e di diritto (cfr. DTF 19 settembre 1990 in re E. c. O., cons. 2; DTF 105 Ib 40; DTF 101 Ia 523 s.; Rep. 1971 p. 54).
2. In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).
2.1. Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero (p. es. gli atti autentici) ad una sentenza esecutiva (cfr. art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 30a; contra: Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 73 ad § 19).
2.2. In concreto, non è contestata né è contestabile l'applicabilità della Convenzione di Lugano (in seguito CL). Del resto, i titolo di rigetto invocati (doc. D e E) sono posteriori all'entrata in vigore di questa convenzione per la Francia (paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL). Tali titoli corrispondono alla definizione di decisione ai sensi dell'art. 25 CL.
3. L'appellante ha chiesto la sospensione del procedimento fino a quando verrà deciso il ricorso in cassazione presentato in data 21 giugno 2004 contro la sentenza 19 maggio 2004 della Cour d'appel de Paris.
3.1. Per l'art. 30 cpv. 1 CL l'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.
3.2. Lo scopo dell'art. 30 CL è quello di evitare delle decisioni contraddittorie e soprattutto di evitare che si creino delle situazioni irreversibili (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 4002 e rif. ivi.). Infatti se la decisione di cui è chiesto il riconoscimento è stata impugnata nello Stato di origine, il suo riconoscimento incondizionato può provocare una divergenza tra il pronunciato riformato e quello precedemente riconosciuto (Donzallaz, op. cit., n. 4002). La parte soccombente arrischierebbe inoltre, in caso di esecuzione, di subire un pregiudizio irreparabile (Donzallaz, op. cit., n. 4003). Scopo dell'art. 30 CL è quindi quello di tutelare il convenuto, laddove ciò è opportuno, facendo in modo che se il ricorso viene accolto, egli possa effettivamente beneficiarne e non sia privato dei frutti del suo successo a seguito della precedente incondizionata esecuzione del giudizio di prima istanza.
In presenza di un'impugnazione della decisione, il giudice richiesto del riconoscimento può sospendere il procedimento senza peraltro esserne obbligato (Donzallaz, op. cit., n. 4061 ss.). Trattandosi di procedura sommaria di rigetto definitivo dell'opposizione anzi il giudice adito potrà sospendere la causa solo in casi del tutto eccezionali (Donzallaz, op. cit., n. 4066). Nella fattispecie, confrontata con un pronunciato esecutivo che nello Stato di origine legittima i procedenti a prevalersi dei beni della convenuta ivi situati, la scrivente Camera non ritiene di doversi avvalere della facoltà concessale dall'art. 30 CL. Anzi, sospendere la procedura promossa da AO 1 e AO 2 contro AP 1 sulla base della sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de commerce de Paris e 19 maggio 2004 della Cour d'appel de Paris, equivarrebbe a discriminare ingiustamente e senza un valido motivo, i creditori in possesso di una sentenza esecutiva estera rispetto ai creditori in possesso di una sentenza esecutiva emessa in Svizzera e contro la quale è stato interposto un ricorso che non sospende l'esecuzione della decisione, quale ad esempio potrebbe essere il ricorso per nullità (art. 68 ss. OG) o il ricorso di diritto pubblico (art. 84 ss. OG) al Tribunale federale.
4. L'entrata in vigore della CL, con la relativa procedura di exequatur e la modifica degli art. 511 ss. c.p.c., non impedisce al creditore di una pretesa stabilita in una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 c.p.c. In sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della sentenza estera – secondo il diritto al riconoscimento materiale previsto dalla CL – nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con rif. in: BlSchK 1997 p. 62 ss., Donzallaz, op. cit., n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).
5. Qualora l'istanza di rigetto sia fondata su una decisione estera, il giudice deve quindi limitarsi ad esaminare pregiudizialmente la questione dell'exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero esecutivo in Svizzera sono fissate dalla convenzione internazionale sull'esecuzione applicabile, per difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin, op. cit., n. 59 e 98 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 31-32 ad art. 80). Giusta l'art. 34 cpv. 2 CL, l'istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL.
Essendo l'esame dell'esecutività nell'ambito della procedura di rigetto una questione pregiudiziale, il giudice del rigetto dell'opposizione deve esaminarla d'ufficio senza la necessità di un espresso petitum in tal senso da parte del creditore istante.
6. L'appellante eccepisce che le sentenze 22 ottobre 2002 (doc. D) e 19 maggio 2004 (doc. E) non sarebbero definitive perché contro la sentenza della Corte di appello essa ha interposto ricorso in cassazione il 21 giugno 2004.
Affinché una sentenza estera possa essere dichiarata esecutiva non è necessario che la stessa sia cresciuta in giudicato ma è sufficiente che sia esecutiva nello Stato contraente nel quale la stessa sentenza è stata prolata (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80).
In concreto sull'ultima pagina della sentenza 19 maggio 2004 della Cour d'appel de Paris (doc. E) vi è una chiara attestazione di esecutività nel senso qui espresso. Per questo motivo quindi nulla osta alla dichiarazione, incidentale, di esecutività ed, in principio, al successivo rigetto definitivo dell'opposizione.
7.1. Giusta l'art. 34 cpv. 2 CL l'istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL.
7.2. L'appellante ha evidenziando che con ordinanza del 24 dicembre 2004 le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Istance de Paris l'ha autorizzata a iscrivere un privilegio di pegno sul marchio AO 1 quale garanzia di un credito stimato provvisoriamente in EUR 7.111.450. Inoltre a seguito dell'istanza del 22 marzo 2005, lo stesso giudice l'ha autorizzata a praticare un pignoramento conservativo sulle somme dovute da ... e da ... a AO 2 sino a concorrenza della somma di EUR 8.500,‑. A fronte di un debito attestato di CHF 1.221.040,‑, AP 1 si è vista riconoscere, ancorché provvisoriamente, una pretesa verso AO 1 e verso AO 2 di EUR 8.500.000,‑. Considerate le precarie condizioni finanziare di AO 1, un pagamento da parte di AP 1 avrebbe poche probabilità di essere rimborsato. Per questo motivo accogliere l'istanza di rigetto dell'opposizione costituirebbe una evidente violazione dell'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 CL). Inoltre le diverse decisioni rese in Francia, che da un lato condannano AP 1 e dall'altro obbligano e impegnano AO 1 e AO 2, sono contraddittorie: ciò contrasterebbe con la disposizione di cui all'art. 27 cpv. 3 CL, applicata per analogia.
7.3. La riserva dell'ordine pubblico è una clausola d'eccezione, la cui applicazione in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere (cfr. l'avverbio «manifestamente» all'art. 27 cpv. 1 LDIP) è più restrittiva che nel campo dell'applicazione diretta delle norme di diritto (cosiddetto «effetto attenuato dell'ordine pubblico» in materia di riconoscimento e di exequatur di decisioni estere, cfr. Othenin-Girard, La réserve d'ordre public en droit international privé suisse, tesi Neuchâtel 1999, n. 299, 317 e 471). Il riconoscimento della decisione straniera è la regola. Dalla stessa non bisogna scostarsi senza validi motivi. L'ordine pubblico svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero con il quale si rivela totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (cfr. DTF 126 III 107 s., cons. 3b, ed i rinvii; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 et ss. LDIP). Etat des lieux et considérations pratiques, SJ 2002 II p. 259 s.).
7.4. L'esecuzione della sentenza francese, in concreto, ossia nel suo risultato, non viola in modo manifesto l'ordine pubblico svizzero e quindi non contravviene all'art. 27 n. 1 CL (sull'interpretazione di questa norma, cfr. Donzallaz, op. cit., in particolare n. 2809-2815). Tale esecuzione neppure contravviene all'art. 27 n. 3 CL. Infatti la sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de commerce de Paris confermata da quella del 19 maggio 2004 della Cour d'appel de Paris, è stata emanata in una procedura ordinaria di merito e condanna in modo definitivo, riservato l'esisto del ricorso per cassazione, AP 1 a versare ai procedenti EUR 800.000 mentre le ordinanze 24 dicembre 2004 (doc. D d'appello) e 22 marzo 2005 (doc. F d'appello) del Tribunal de Grande Instance de Paris costituiscono semplici misure cautelari emanate a tutela di asseriti diritti dell'appellante. Trattandosi di decisioni di diversa natura, esse non possono in alcun modo ritenersi in contrasto. Neppure vi sarebbe violazione manifesta dell'ordine pubblico svizzero, nell'ipotesi in cui AO 1 e AO 2 si trovassero effettivamente in condizioni finanziarie precarie e pertanto se il ricorso per cassazione dell'escussa venisse accolto, essa avrebbe poche possibilità di poter recuperare l'importo corrisposto ai procedenti sulla base del PE n. .... . Infatti anche in diritto svizzero il creditore in possesso di una sentenza esecutiva, contro la quale è stato interposto un ricorso che non ne sospende l'esecuzione è legittimato a chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione indipendentemente dalla propria forza finanziaria e quindi dalle possibilità per l'escusso di poter recuperare quanto versato se il ricorso venisse accolto.
8. L'escussa argomenta che le sentenze di cui ai doc. D e E in Francia «sottostanno al principio della sospensione provvisoria delle esecuzioni». Infatti la società di diritto francese ... beneficerebbe dal 23 luglio 2004 di un'ordinanza di sospensione provvisoria delle esecuzioni per garantire la continuazione dell'impresa (doc. 2 e 3). La protezione di cui gode ..., società che sfrutta le licenze ... per i marchi appartenenti a AP 1, dovrebbe avvantaggiare anche lei. Come correttamente evidenziato dal primo giudice anche questa argomentazione non può essere accolta. Infatti quanto ottenuto da ..., ossia la sospensione provvisoria delle esecuzioni contro di lei riguarda unicamente questa società e non anche la società appellante.
9. L'appello 15 giugno 2005 di AP 1 va quindi respinto.