A. Con PE n. ... del 12/13 maggio 2005 dell'UE di..., AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso dell'importo di CHF 52.557,10 oltre interessi al 5 % dal 15 maggio 2003, indicando quale titolo di credito «decreto ingiuntivo del 7.2.2003». In sostanza la procedente fonda la sua pretesa sul decreto 25 marzo 2003 con cui il Giudice unico del Tribunale di ... le ha ingiunto di pagare un importo complessivo di EUR 33.907,81 (ossia EUR 30.987,41 per servizi di marketing oltre a interessi legali di EUR 1.758,92, EUR 1.064,99 per spese, competenze ed onorari per il procedimento giudiziario, ed infine EUR 96,49 per altre spese). Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. All'udienza di contraddittorio del 28 settembre 2005 l'escussa si è opposta all'istanza, contestando anzitutto che il decreto ingiuntivo italiano fosse una decisione suscettibile di rigetto definitivo. In ogni caso - ha poi aggiunto - la Svizzera si era riservata la facoltà di non riconoscere le decisioni straniere emesse da un giudice competente solo in virtù dell'art. 5 della Convenzione di Lugano. Il giudice italiano, peraltro, si era limitato a dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo senza entrare nel merito della vertenza, ma solo perché l'opposizione ch'essa aveva a suo tempo formulato non era suffragata da prove scritte. Trattandosi di una decisione non definitiva, il decreto ingiuntivo avrebbe al massimo potuto costituire titolo di rigetto provvisorio. Dal canto suo la procedente ha sottolineato che l'esecuzione provvisoria del decreto era conforme all'art. 648 c.p.c. it.. Ha inoltre ribadito che essa costituiva una decisione. In proposito l'escussa ha osservato che, foss'anche il caso, ciò non comportava automaticamente il rigetto definitivo.
C. Con sentenza 30 settembre 2005 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di... ha accolto l'istanza. Egli ha anzitutto constatato che l'applicazione della Convenzione di Lugano era data, e che essa definiva a titolo esclusivo i documenti necessari da allegare all'istanza di exequatur. Ha quindi accertato che agli atti era stato prodotta una copia certificata conforme all'originale del decreto ingiuntivo italiano provvista dell'attestazione - anche se in via provvisoria - di esecutività. Il primo giudice ha altresì escluso una lesione dell'ordine pubblico svizzero. Il Segretario assessore ha quindi rammentato che la riserva svizzera all'art. 5 della Convenzione di Lugano non aveva ormai più effetto dal 1° gennaio 2000, giorno in cui era entrato in vigore l'art. 30 cpv. 2 Cost. E, il decreto ingiuntivo era stato emesso dopo il 31 dicembre 1999. Donde, per finire, l'accoglimento dell'istanza per l'importo di CHF 52557,10 il tasso di cambio operato dalla procedente non essendo stato contestato dalla convenuta.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 con atto del 14 ottobre 2005, evidenziando come il giudice italiano aveva provvisoriamente respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, poiché non era suffragata da prova scritta. La procedura ordinaria restava comunque pendente, e pertanto le pretese della procedente sarebbero ancora state esaminate nel merito. In via definitiva quindi, le richieste dell'istante potevano anche rivelarsi infondate. L'esecuzione in Svizzera del decreto ingiuntivo, avrebbe quindi costretto quest'ultima a restituire quanto ricevuto dall'escussa. Visto che la decisione emanata dal giudice italiano era di carattere meramente sommario, l'escussa non aveva avuto modo di addurre altre prove, sviluppare la sua tesi ed essere sentita. Di conseguenza, quel decreto ingiuntivo non è una decisione ai sensi dell'art. 25 della Convenzione di Lugano. Al limite la decisione italiana costituisce titolo di rigetto provvisorio. Per finire, l'appellante, invoca la violazione dell'ordine pubblico svizzero e meglio, oltre al diritto di essere sentito, la parità di trattamento tra cittadini italiani e svizzeri.
E. Nelle sue osservazioni 22 novembre 2005 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello, sulla base di argomenti di cui si dirà se del caso in seguito.
Considerato in diritto:
1. In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; Staehelin, op. cit., n. 59 e 68 ad art. 80; DTF 125 III 386, Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002).
In concreto - come rilevato dal Segretario assessore - è data l'applicabilità della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS.0275.11: Convenzione di Lugano, in seguito: CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. H) è posteriore all'entrata in vigore di questa convenzione per l'Italia (paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL).
2. In concreto, l'appellante contesta che il titolo del rigetto sia una decisione ai sensi dell'art. 25 CL suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita, visto che è stata dichiarata solo provvisoriamente esecutiva.
a) Nel caso concreto ci troviamo di fronte ad un decreto ingiuntivo emesso ai sensi degli art. 633 segg. del Codice di procedura civile italiano (di seguito: c.p.c. it.) contro cui l'escussa ha formulato opposizione (doc. 1). In tal caso il processo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario e si conclude con l'emanazione di un giudizio di merito (art. 645 c.p.c. it.). Se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice può comunque concedere l'esecuzione provvisoria del decreto (art. 648 c.p.c. it.). Costituisce «prova scritta» qualsiasi documento a norma degli artt. 2699 segg. c.c. it., ma sono pure leciti «mezzi di prova» che non richiedono un'istruzione probatoria vera e propria come quelli fondati sul notorio, o su fatti pacifici tra le parti, o su ammissioni del ricorrente (Picardi, Codice di procedura civile, 3a edizione, Milano 2004, n. 2 ad art. 648, pag. 2113). Nel caso specifico, il competente giudice italiano ha escluso tale eventualità «in specie tenendo conto della previsione contrattuale in ordine al pagamento della somma concordata entro 150 giorni» (doc. 2). E, comunque, nemmeno l'appellante pretende il contrario.
b) Che il decreto ingiuntivo del diritto italiano rappresenti una decisione secondo l'art. 25 CL, è ormai chiarito (CEF, 27 luglio 2001 (142001.30) con rinvii; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, pag. 324; Kaufmann-Kohler, L'exécution des décisions étrangères selon la convention de Lugano: titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in: SJ 1997 pag. 567). La norma presuppone tuttavia che il giudizio sia frutto di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti (cfr. II CCA, 17 maggio 1995 (121995126), cons. 4 con rinvio, in: Rep. 1995 n. 70, e SZIER/RSDIE 1996 n. 10). Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo validamente notificato, l'escusso non si oppone («possibilità virtuale del contraddittorio»), donde la conseguente autorità di cosa giudicata del decreto (cfr. Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus, Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti Greiner, loc. cit.), oppure decide di formulare opposizione («effettivo contraddittorio») dando avvio ad un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, op. cit., n. 1 ad art. 633, pag. 2041). Esula per contro dal concetto di decisione sancito dall'art. 25 CL quel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'art. 642 c.p.c. it., alla cui opposizione il giudice ha concesso effetto sospensivo ex art. 649 c.p.c. it. (II CCA, 17 maggio 1995 (121995126) cons. 4 con rinvio, in: Rep. 1995 n. 70 e SZIER/RSDIE 1996 n. 10; II CCA, 13 maggio 1996 (121996.79) cons. 5.1 con rinvio).
c) Nel caso specifico con l'ingiunzione di pagamento, il giudice italiano ha stabilito «ai fini dell'opposizione da proporsi avanti questo Tribunale il termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione del presente decreto, avvertendolo (la società debitrice) che in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata» (doc. H, pag. 2). Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'escusso che, entro i termini, ha formulato opposizione. Ed è appunto nell'ambito del processo d'opposizione che - come afferma l'appellante medesimo (appello, n. 2 pag. 3) - verificatesi le circostanze previste dall'art. 648 c.p.c. it., il giudice lo ha dichiarato provvisoriamente esecutivo. In quanto tale dev'essere considerato una decisione ai sensi dell'art. 25 CL (Gilliéron, op. cit., n. 36 e 37 ad art. 80; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, 3525 ss.; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6a ed., Heidelberg 1998, n. 10 ad art. 31; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen und Europäischem Vollstreckungstitel, 8a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 20 ad art. 32 con rinvio alla nota 35 e n. 10 ad art. 38).
3. La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL), esame che compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80, Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 s.). Per l'autenticità della decisione (art. 46 n. 1 CL), giova rilevare che non è richiesta una legalizzazione da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, né mediante l'apostilla prevista all'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0172.030.4) (art. 49 CL; Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Kropholler, op. cit., 6a ed., Heidelberg 1998, n. 1 ad art. 49; Kropholler, op. cit., 8a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 1 ad art. 56).
In concreto, agli atti figura la copia conforme all'originale, rilasciata in data 14 maggio 2003, debitamente firmata e con il timbro del Tribunale di..., del ricorso per ingiunzione dell'istante in calce al quale è stato apposto il decreto ingiuntivo (doc. H, pag. 2). Il documento è accompagnato dalla «relazione di notifica» 9 giugno 2003 della Corte d'appello di... (doc. H, pag. 3). L'escussa ha ricevuto l'atto il 13 giugno 2003, come risulta dalla conferma per rogatoria da parte del Tribunale d'appello di ... (doc. I), in ossequio alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65 in: RS 0274.131). L'appellante ha introdotto opposizione al decreto ingiuntivo il 23 settembre 2003 (doc. 1). Il 14 ottobre 2004 esso è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo (doc. 2), come si desume dall'attestazione apposta l'11 novembre 2004 dal Tribunale ordinario di... (cfr. la numerazione figurante sul doc. 2, prodotto solo parzialmente, corrisponde con quella apposta a mano sull'attestazione di esecutività rilasciata dal Tribunale di... di cui al doc. H, pag. 3 retro). Come stabilito dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 3), non v'è motivo per ritenere che le condizioni sancite dagli art. 46 e 47 CL non siano adempiute.
4. Giusta l'art. 34 cpv. 2 CL, l'istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere esaminati d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che non è però tenuto a ricercare di propria iniziativa i fatti rilevanti (cfr. Kropholler, op. cit., 6a ed., Heidelberg 1998, n. 7 ad art. 34 con rinvio; nello stesso senso: Staehelin, op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli, op. cit., pag. 278). Spetta infatti al convenuto addurre i motivi che si oppongono al riconoscimento della sentenza estera (Donzallaz, op. cit., n. 3587). Nel presente caso l'appellante si duole della lesione dell'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 CL.
a) Vero è che - come osserva l'appellante - in proposito il Segretario assessore si è limitato a rilevare che il decreto ingiuntivo «non è contrario all'ordine pubblico». Nondimeno giova ricordare che l'ordine pubblico svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (Kropholler, op. cit., 6a ed., Heidelberg 1998, n. 4 ss. ad art. 27; Kropholler, op. cit., 8a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 5 ss. ad art. 34; Donzallaz, op. cit., n. 2841; in materia fallimentare: DTF 126 III 107 s., cons. 3b). Ciò che, come si vedrà di seguito, non è il caso in concreto.
b) A detta dell'appellante, nulla agli atti prova che il suo diritto di essere sentito sia stato rispettato nel corso del procedimento italiano (appello, n. 5 pag. 7 e n. 7 pag. 9). Orbene, lo scopo dell'art. 27 CL è quello di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice d'origine, conformemente ai criteri d'attuazione adottati genericamente nella giurisprudenza interna sul diritto di essere sentito (II CCA, 17 maggio 1995 (121995126) cons. 4 con rinvio, in: Rep. 1995 n. 70 e SZIER/RSDIE 1996 n. 10). Nel caso concreto è pacifico che il decreto ingiuntivo è stato validamente notificato all'escussa. Ed è altrettanto fuori di dubbio che, a seguito di ciò, l'appellante ha introdotto opposizione davanti al giudice italiano, cui ha esposto le sue contestazioni (doc. 1). Egli si è così garantito un «contraddittorio effettivo» nell'ambito di un processo ordinario di piena cognizione (sopra, consid. 2a e b). Non v'è pertanto motivo per credere che, per finire, all'appellante sia stata preclusa la difesa e quindi che il diritto di essere sentito sia stato in qualche modo manifestamente violato.
c) L'appellante obietta invero che, permettendo l'esecuzione nel nostro paese del decreto ingiuntivo - provvisoriamente esecutivo - l'istante si troverebbe di molto avvantaggiato rispetto al creditore che secondo il diritto svizzero, sulla base di sole prove documentali, avrebbe al massimo potuto ottenere il rigetto provvisorio di un'opposizione interposta ad un precetto esecutivo (appello, n. 6 pag. 8 e n. 7 pag. 9). A torto. Vero è che di per sé le due decisioni, emanate nell'ambito di procedure giudiziarie sommarie, rapide e contraddittorie, sono sotto certi punti di vista analoghe (Kaufmann-Kohler, op. cit., in: SJ 1997 pag. 567; Kaufmann-Kohler, Commandement de payer, mainlevée provisoire, action en libération de dette et convention de Lugano in: SJ 1995 pag. 554 e segg.; Markus, pag. 116 segg.). Ciò non toglie che - come si è visto (sopra, consid. 2c) - il decreto ingiuntivo, ancorché esecutivo solo a titolo provvisorio, è una decisione ai sensi della CL. E, in quanto tale costituisce un titolo di rigetto definitivo (Sentenza TF 5P.253/2001 del 13 settembre 2001; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 39 § 19, pag. 124; Donzallaz, op. cit., n. 2417 e 2418).
5. A conferma della sentenza del Segretario assessore, l'appello 14 ottobre 2005 va pertanto respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).