A. Con PE n. ... del 12 giugno 2003 dell'UE di ... AP 1 ha escusso la AO 1 per il pagamento di complessivi CHF 13.327,85, così suddivisi: 1) CHF 6.872,50 oltre interessi al 5 % dal 29 maggio 2002 e 2) CHF 6.455,35 oltre interessi al 5 % dal 18 luglio 2002, più le spese. Quale titolo di credito essa ha indicato:
«1) Ripetibili sentenza del 29.05.2002 del Tribunale di ..., Ia Sezione civile.
2) Ripetibili sentenza del 18.07.2002 del Tribunale di ..., IIa istanza.»
Interposta tempestiva opposizione, la procedente ha chiesto il rigetto definitivo per l'importo complessivo di CHF 13.950,80 oltre interessi, ossia rispettivamente CHF 6.757,10 (1) e CHF 7.193,70 (2), come al conteggio 17 febbraio 2003 (doc. C).
B. All'udienza di contraddittorio 12 febbraio 2004 la procedente ha ridotto a CHF 13.212,45 oltre interessi la domanda di rigetto dell'opposizione. L'escussa si è opposta all'istanza, rilevando che la documentazione prodotta agli atti non consentiva il preventivo riconoscimento ai sensi dell'art. 25 e segg. della Convenzione di Lugano, delle due sentenze italiane, in quanto difettava la prova della loro esecutività. Sull'ammontare del credito la debitrice ha poi contestato il conteggio allestito dall'istante, il tasso d'interesse per mora da essa applicato e la data del suo computo, come pure l'identità fra il credito indicato nel precetto esecutivo e quello dell'istanza di rigetto. L'escussa ha infine sollevato eccezione di compensazione con l'importo di US$ 1.016.198,‑ sulla base di una sentenza di cui si dirà - se necessario nel seguito. L'istante ha riconfermato le sue domande e si è opposta alla compensazione.
C. Con sentenza 3 novembre 2005 il Pretore del Distretto di ... ha respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Egli ha anzitutto accertato la propria competenza a pronunciarsi, quale giudice del rigetto, anche in merito al riconoscimento e all'esecuzione delle due sentenze emesse in prima e seconda istanza dal Tribunale civile di .... Ha poi appurato che sulla base delle due sentenze italiane, prodotte in copia conforme all'originale, munite dell'apposita apostilla, la procedente rivendicava il pagamento di spese e indennità a lei riconosciute. Ha però ritenuto che mancasse la prova della notifica delle due sentenze italiane alla controparte, e che quella del 18 luglio 2002 non fosse esecutiva. Di conseguenza, ha respinto l'istanza, senza esaminare le ulteriori argomentazioni delle parti.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 sostenendo che, malgrado il conteggio dettagliato a suo tempo inviato all'escussa, quest'ultima si era limitata a una critica generica sulle modalità di calcolo e le rispettive basi giuridiche. Afferma che l'esecutività della sentenza 18 luglio 2002 di seconda istanza, è data per legge in virtù degli artt. 669 terdecies e 739 del Codice di procedura italiano. Non reputa inoltre necessaria la prova della notifica alla debitrice dei due titoli di credito, anzitutto poiché nel procedimento di merito l'escussa era stata prima attrice e poi ricorrente. Osserva che in ogni caso quest'ultima non si era mai lamentata di non aver ricevuto le predette sentenze. Infine contesta l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.
E. Nelle osservazioni 15 dicembre 2005 la banca conclude per la reiezione dell'appello, sulla base di argomenti di cui si dirà se del caso in seguito. Essa ha nondimeno rilevato che la ragione sociale dell'appellante era stata modificata in «AP 1 in liquidazione».
Considerato in diritto:
1. In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi di questo art. concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 segg. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero a una sentenza esecutiva (cfr. art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto - trattandosi di una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro - va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80 con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 30a). Ciò presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; DTF 125 III 386).
2. In casu - come ha accertato il Pretore - l'applicabilità della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano (CL)) è pacifica. L'escussa non ha mai contestato questo fatto. Ai sensi dell'art. 25 CL, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali, e riguardante l'ambito civile o commerciale (art. 1 cpv. 1 CL). In concreto, le decisioni in oggetto sono state emesse a seguito di un procedimento cautelare avviato dalla banca nell'intento di ottenere il sequestro conservativo di quote di partecipazione ad una società italiana di spettanza - a suo dire - della procedente (doc. A, foglio 1 e B, foglio 3): il Giudice del procedimento cautelare, Prima sezione civile del Tribunale civile di ..., ha respinto la richiesta il 29 maggio 2002 contro cui la banca ha poi interposto reclamo al Tribunale di ..., rigettato il successivo 18 luglio 2002. A titolo di spese la banca è stata condannata a pagare rispettivamente una somma capitale di EUR 3.300,‑ (decisione 29 maggio 2002), rispettivamente EUR 3.500,‑ (decisione 18 luglio 2002), oltre gli accessori. Ambedue le «ordinanze» quindi, rispondono alla definizione di decisione ai sensi della Convenzione di Lugano.
3. L'appellante rimprovera al Pretore di non avere ritenuto documentata da una parte la notifica della decisione 29 maggio 2002 del Tribunale civile di ..., Prima sezione civile (giudice del procedimento cautelare) e dall'altra la notifica e l'esecutività di quella 18 luglio 2002 emessa dal Tribunale di ... . Ora, la parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre esclusivamente i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL). Il giudice del rigetto esamina d'ufficio che i documenti siano formalmente regolari e completi (cfr. Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, op. cit., p. 277 s.).
4. Come appurato dal Pretore, l'appellante ha prodotto entrambe le sentenze estere in copia conforme all'originale (l'una con timbro 9 settembre 2002 e l'altra 12 settembre 2002: doc. A, foglio 6 retro e doc. B, foglio 6 retro e 7), munite - anche se di per sé nemmeno era necessaria (art. 49 CL; cfr. da ultimo: CEF 13 settembre 2006 [14.2005.86], consid. 4a con riferimenti) - dell'apostilla rilasciata il 16 settembre 2002 come prevede l'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4). Le condizioni poste dall'art. 46 n. 1 CL sono pertanto adempiute. Non entrano per contro in considerazione, malgrado il rinvio del Pretore (sentenza impugnata, pag. 2 in alto), l'art. 46 n. 2 CL, l'escussa non avendo mai preteso di essere stata parte contumace nel procedimento di merito.
5. La parte che chiede l'esecuzione (e non solo il riconoscimento) deve inoltre addurre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata (art. 47 n. 1 CL).
a) Per quanto attiene alla notifica della sentenza 29 maggio 2002, si osservi che solo a notifica avvenuta l'escussa avrebbe potuto adire l'istanza superiore con il «reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.» (doc. B, foglio 3). Oltretutto nella pagina manoscritta allegata alla sentenza di secondo grado, il Presidente di quella Camera ha attestato che il rappresentante della reclamante «produce ricorso e decreto notificato in termine» (doc. B, foglio 1 in fondo). Ciò basta, al di là di ogni presupposto formale, per considerare avvenuta la notifica in esame.
b) La notifica della sentenza 18 luglio 2002 di seconda istanza, non risulta da un'attestazione ufficiale. Agli atti figura nondimeno copia dello scritto 17 febbraio 2003 con cui l'appellante, riferendosi esplicitamente alla sentenza 29 maggio 2002 e a quella su ricorso del 18 luglio 2002, assegnava alla controparte un termine per l'incasso del credito controverso (doc. C). Al riguardo l'escussa si è limitata a contestare le modalità di calcolo applicate dalla creditrice e la base giuridica sulla quale essa fondava il relativo conteggio (doc. 1 e verbale, pag. 2 verso l'alto). Invece non ha mai sostenuto che la sentenza 18 luglio 2002 non le fosse stata notificata. Lamentandosi, in occasione dell'udienza di discussione, della carenza di documentazione essa si è infatti limitata a puntualizzare che «in particolare manca la prova che le sentenze siano esecutive» (verbale, pag. 2 in alto). Tutti questi elementi avrebbero pertanto dovuto indurre il Pretore a ritenere notificata la sentenza 18 luglio 2002. Oltretutto, persino nelle sue osservazioni l'appellata non si esprime in proposito.
6. L'appellante sostiene che la sentenza 18 luglio 2002 del Tribunale di ... è esecutiva in virtù degli art. 669 terdecies e 739 c.p.c. italiano (in seguito c.p.c.it.), deducendone di non essere tenuta a provare alcunché.
a) Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CL, la parte che chiede l'esecuzione di una decisione estera deve produrre i documenti atti a stabilire che, secondo la legge dello stato d'origine, la decisione è esecutiva. Ciò, a meno che tale qualità risulti direttamente dalla legge o dalla decisione stessa (DTF 127 III 186 consid. 4a). La produzione della documentazione menzionata ha per scopo di provare formalmente l'esistenza del presupposto in esame (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna, 1997, n. 3738).b) Nulla agli atti indica in modo esplicito e formalmente valido che le due decisioni siano esecutive. D'altra parte, se l'istante è stato silente su questo presupposto in prima sede, ora afferma che lo stesso risulta direttamente dalla legge. Sennonché, tale emergenza non è così evidente da esimere l'istante da qualsiasi onere probatorio: ne è indizio la circostanza per cui le norme invocate dall'appellante, sostenendo la sua tesi, non corrispondono a quelle verosimilmente applicabili alla fattispecie. In concreto, dall'ordinanza 29 maggio 2002 risulta che la banca ha postulato un sequestro conservativo ex art. 700 c.p.c.it., quale provvedimento cautelare anteriore alla causa di merito (art. 669 ter c.p.c.it.: doc. A, foglio 1). La richiesta è stata rigettata dal giudice cautelare che quindi si è determinato sulle spese da porre a carico della convenuta (art. 669 septies comma 2 c.p.c.it.). Orbene, l'ordinanza di rigetto di un provvedimento cautelare, non ha carattere definitivo: essa può in effetti essere impugnata con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.it. (Picardi, Codice di procedura civile, 3a ed., Milano 2004, n. 1 e 4 ad art. 669 septies c.p.c.it., pag. 2217-2221, e n. 2 ad art. 669 terdecies c.p.c.it., pag. 2253). E ciò, è appunto quanto successo nel caso concreto (doc. B, foglio 3). In seguito, il reclamo della banca è stato respinto il 18 luglio 2002. Solo a questo momento l'ordinanza di reiezione ha assunto il ruolo di «provvedimento definitivo»: tuttavia, contro il dispositivo sulle spese, formalmente contenuto nella decisione di primo grado e in quella emessa su reclamo, avrebbe verosimilmente potuto ancora essere interposta opposizione, se fosse corretto - come sembra - il tenore dell'art. 669 septies comma 3 c.p.c.it. (Carpi/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, Padova 2004, 4a ed., n. VI/6 seg. e 17 ad art. 669 septies c.p.c.it.; Picardi, op. cit., n. 4 ad art. 669 septies c.p.c.it., pag. 2222 in basso). Trattasi cioè di una procedura cui l'appellante non ha accennato, nemmeno laddove sostiene che l'esecutività del dispositivo in esame risulta in modo diretto dal diritto italiano. Essa non ha pertanto adempiuto all'onere probatorio che le incombeva, risultando inutile esaminare le ulteriori censure.
7. A conferma della sentenza impugnata, l'appello 18 novembre 2005 della AP 1 di ..., va respinto.