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unalex. Compendium

Regolamento «Bruxelles II bis»

   Art. 12  
Rainer Hausmann
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unalex. Compendium

Art. 12 Regolamento «Bruxelles II bis»  
Rainer Hausmann

-  Art. 12. Proroga della competenza

1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore.

2. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;

o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;

o

c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

3. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

e

b) la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all'interesse superiore del minore.

4. Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell'interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato.


1. Osservazioni generali
1.1. Ammissibilità delle clausole di proroga della competenza (1 decisione)
(1 decisione)

1
1.2. Distinzione fra procedimenti collegati e separati

2
1.3. Priorità dell'art. 8 par. 1 del Regolamento «Bruxelles II bis»
(3 decisioni)

3
2. Clausola di proroga della competenza in pendenza di una causa matrimoniale
2.1. Radicamento nel Regolamento della competenza dell'autorità giurisdizionale sulla causa matrimoniale

4
2.2. Procedimento collegato
(1 decisione)

5
2.3. Responsabilità genitoriale di almeno uno dei coniugi

6
2.4. Accettazione della competenza
(3 decisioni)

7
2.4.1. Accettazione tacita
(2 decisioni)

8
2.4.2. Eccezione di difetto di competenza e proroga tacita
(2 decisioni)

9
2.4.3. Momento rilevante
(1 decisione)

10
2.5. Conformità all'interesse superiore del minore
(2 decisioni)

11
3. Durata della competenza

12
3.1. Autorità di cosa giudicata della decisione nella causa matrimoniale

13
3.2. Autorità di cosa giudicata della decisione sulla responsabilità genitoriale

14
3.3. Cessazione del procedimento per altre ragioni

15
4. Clausola di proroga della competenza nei procedimenti sull'affidamento separati
4.1. Osservazioni generali
(1 decisione)

16
4.2. Requisiti
4.2.1. Legame sostanziale del minore
(3 decisioni)

17
4.2.2. Accettazione della competenza
(3 decisioni)

18
4.2.3. Interesse superiore del minore
(2 decisioni)

19
4.3. Momento rilevante

20
4.4. Durata della competenza
(1 decisione)

21
5. Residenza abituale del minore in uno Stato terzo

22

+  Massime di decisioni da classificare (0)



+  Decisioni della CGCE (3)

EU-639CGCE 21.10.2015 - C-215/15 - Vasilka Ivanova Gogova ./. Ilia Dimitrov Iliev
EU-613CGCE 12.11.2014 - C-656/13 - L. ./. M.
EU-609CGCE 01.10.2014 - C-436/13 - E. ./. B.








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