Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(…)
5) qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;
(…)
1.
| Osservazioni generali | | |
1.1.
| Oggetto dell'art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis» | | |
L’art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis» prevede un foro speciale presso il luogo in cui è situata la succursale in caso di controversie concernenti l’esercizio della medesima. Una parte che detiene una succursale in uno Stato membro può essere convenuta in giudizio dalle controparti contrattuali della succursale in tale Stato membro, in forza dell’art. 7 n. 5, cosicché le stesse non sono tenute ad agire in giudizio nei confronti della medesima in un altro Stato membro, presso il foro generale della sede del convenuto (art. 4).
| 1 |
Il foro della succursale si inserisce in una tradizione giuridica di lunga data degli ordinamenti giuridici dei diversi Stati membri.
(1 decisione)
| 2 |
L’art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis» ha ripreso testualmente l’art. 5 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I». Il foro della succursale esisteva, nella sua forma attuale, già nella versione originale della Convenzione di Bruxelles e della Convenzione di Lugano del 1988 ed è stato ripreso senza subire modifiche nel Regolamento «Bruxelles I». La stessa disposizione è presente, identica, anche nella Convenzione di Lugano del 2007.
| 3 |
Il Compendium relativo all’art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis» esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia e degli organi giurisdizionali degli Stati membri, nonché degli altri Stati contraenti delle convenzioni di Lugano in relazione a - Art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis»; - Art. 5 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I» e art. 5 n. 5 della Convenzione di Bruxelles; - Art. 5 n. 5 della Convenzione di Lugano del 2007 e art. 5 n. 5 della Convenzione di Lugano del 1988.
| 4 |
1.2.
| Ambito di applicazione dell'art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis» | | |
L'art. 7 n. 5 presuppone l'applicabilità del Regolamento «Bruxelles I bis». A tal fine occorre che la sede del convenuto sia situata nel territorio comunitario → Compendium relativo all'art. 6 del Regolamento «Bruxelles I bis», unalex COM-4984. Non è pertanto possibile ricorrere al foro dell'art. 7 n. 5 nel caso di un'azione promossa nei confronti di un convenuto stabilito in uno Stato terzo neanche qualora questi abbia una succursale nel territorio comunitario.
(1 decisione)
| 5 |
Regole parzialmente diverse valgono tuttavia per la competenza in materia di assicurazioni, di contratti conclusi dai consumatori e di contratti individuali di lavoro. In tali settori, gli artt. 11, par. 2, 17, par. 2 e 20, par. 2, estendono l'ambito di applicazione territoriale del regolamento: un assicuratore, una controparte contrattuale del consumatore e un datore di lavoro provenienti da uno Stato terzo, i quali abbiano una succursale nel territorio comunitario, vengono considerati, per le contestazioni relative al loro esercizio, come aventi la propria sede nel territorio comunitario.
| 6 |
L’art. 7 n. 5 fonda, accanto alla competenza internazionale dei giudici dello Stato membro in cui si trova la succursale, anche la competenza territoriale presso il luogo della succursale. La giurisprudenza degli Stati membri relativa a tale questione non è tuttavia uniforme.
(4 decisioni)
| 7 |
2.
| Succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d'attività | | |
2.1.
| Interpretazione autonoma della nozione di succursale | | |
La Corte di giustizia ha deciso molto presto che la nozione di succursale contenuta nell'art. 7 n. 5, deve essere interpretata autonomamente.
(3 decisioni)
| 8 |
2.2.
| Nozione di succursale | | |
Secondo la definizione della Corte di giustizia, una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede di attività ai sensi dell'art. 7 n. 5, del Regolamento «Bruxelles I bis», implica che un'impresa stabilita in un altro Stato membro intrattenga nello Stato del foro un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione della casa madre, provvisto di direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi sono dispensati dal rivolgersi direttamente a questa, e possono concludere affari nel centro operativo che ne costituisce l'estensione.
(6 decisioni)
| 9 |
Una succursale si contraddistingue per il fatto di essere stata creata per durare nel tempo. Una sede di attività esterna istituita soltanto al fine di gestire un unico progetto non è una succursale ai sensi dell'art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis».
(2 decisioni)
| 10 |
Per potersi parlare di una succursale ai sensi dell’art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis» deve sussistere un’autonomia perlomeno parziale nei confronti della casa madre.
(2 decisioni)
| 11 |
Una succursale deve operare nei rapporti esterni in quanto tale e deve essere riconoscibile quale unità autonoma della casa madre.
(1 decisione)
| 12 |
Non rileva il fatto che la succursale situata nel luogo i cui giudici vengono investiti dell'azione sia l'unica succursale della casa madre. Le nozioni di succursale, agenzia o altra sede di attività costituiscono sottocategorie della nozione di altra sede di attività.
(2 decisioni)
| 13 |
Anche una società autonoma sotto il profilo giuridico può essere considerata una succursale di un’altra società ai sensi dell’art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis». Per contro, una succursale di un partner contrattuale della parte che viene convenuta in giudizio presso il foro di cui all’art. 7 n. 5, può essere riferita in quanto tale a quest’ultima, solo qualora essa agisca nei rapporti commerciali come succursale di tale parte.
(2 decisioni)
| 14 |
2.3.
| Apparenza esterna di una succursale | | |
Per fondare il foro della succursale può essere sufficiente che un'impresa stabilita in un altro Stato membro abbia ingenerato l'apparenza di disporre di una succursale nello Stato del foro. Qualora un terzo abbia fatto affidamento su tale apparenza, la parte che, con il suo operato o con il suo modo di presentarsi nella vita commerciale, abbia ingenerato tale apparenza, deve essere trattata come se essa sia effettivamente titolare di una succursale nello Stato del foro. A causa dell'apparenza giuridica creata, essa deve pertanto poter essere convenuta in giudizio in tale Stato.
(3 decisioni)
| 15 |
È tuttavia necessario che venga creata l’apparenza di un’attività autonoma nello Stato membro in cui deve essere assunta l’esistenza della succursale. La mera iscrizione in un registro, senza una corrispondente attività, non è all’uopo sufficiente, né tantomeno l’inserimento di un’impresa in un catalogo espositori.
(3 decisioni)
| 16 |
2.4.
| Momento in cui viene ad esistere la succursale | | |
La succursale deve esistere prima del sorgere della controversia, in relazione alla quale si fa valere la competenza di cui all’art. 7 n. 5. Qualora la succursale venga istituita successivamente, non viene soddisfatto il requisito secondo cui la controversia deve risultare dall’esercizio della succursale.
(2 decisioni)
| 17 |
La succursale deve esistere al momento della proposizione dell'azione.
(3 decisioni)
| 18 |
Qualora la succursale esista al momento della proposizione della domanda e venga chiusa nel corso del procedimento, il foro fondato sulla medesima continua ad esistere in forza del principio della perpetuatio fori.
(1 decisione)
| 19 |
3.
| Distributori e società di un gruppo | | |
3.1.
| Distributori | | |
Una succursale presuppone che questa sia assoggettata alla direzione ed alla vigilanza della casa madre. Un distributore esclusivo, il quale acquisti i prodotti direttamente dal produttore e agisca in proprio nome e conto, non può pertanto essere considerato una succursale del produttore.
(2 decisioni)
| 20 |
Un rappresentante commerciale non può, in linea di principio, essere considerato una succursale del preponente. Neanche altri distributori possono convenire in giudizio il produttore presso il foro di cui all’art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis» adducendo di operare o di aver operato in veste di succursale. La giurisprudenza dei giudici degli Stati membri non è tuttavia univoca.
(5 decisioni)
| 21 |
Nel caso di intermediari, rileva la forma concreta della loro collaborazione con l’impresa per quale essi procurano affari.
(3 decisioni)
| 22 |
È consentito ricorrere al foro di cui all'art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis» solo nel caso di azioni proposte da terzi nei confronti del titolare della succursale. Qualora un agente commerciale abbia svolto la propria attività non per la casa madre bensì per una succursale, e tale attività sia stata diretta da detta succursale, l'azione da questi proposta nei confronti della casa madre deriva dall'esercizio della succursale, e può pertanto essere promossa dinanzi al foro di cui all'art. 7 n. 5.
(1 decisione)
| 23 |
3.2.
| Società di un gruppo | | |
Una società appartenente ad un gruppo formalmente autonoma può essere considerata una succursale della casa madre e fondare la competenza ai sensi dell'art. 7 n. 5, qualora la casa madre se ne serva come di un'estensione.
(3 decisioni)
| 24 |
Tuttavia, una società di un gruppo estranea al negozio sul quale è fondata l'azione non può, a causa della mera appartenenza al gruppo, essere convenuta dinanzi ai giudici della sede di un'altra società del medesimo gruppo in un altro Stato membro.
(2 decisioni)
| 25 |
4.
| Controversia concernente l'esercizio della succursale | | |
La controversia in relazione alla quale si ricorre al foro dell'art. 7 n. 5, deve attenere direttamente all'esercizio della succursale. A tal fine è necessario che il rapporto contrattuale, o altro rapporto giuridico, al quale si riferisce la controversia, presenti un legame particolare con la succursale.
(7 decisioni)
| 26 |
Qualora non sussista un collegamento con la succursale, non è consentito avvalersi del foro della succursale ai sensi dell'art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis».
(2 decisioni)
| 27 |
Non è necessario che le obbligazioni attinenti ai rapporti giuridici intercorrenti fra le parti per il tramite della succursale debbano essere adempiute anche nello Stato membro della succursale; né tantomeno, nel caso di illeciti posti in essere tramite la succursale, occorre che il luogo dell'azione o dell'evento si trovi nello Stato membro in cui è situata la succursale.
(3 decisioni)
| 28 |
In relazione alle controversie tra il titolare di una succursale e la casa madre non è consentito ricorrere al foro dell'art. 7 n. 5.
(1 decisione)
| 29 |
5.
| Art. 7 n. 5 del Regolamento «Bruxelles I bis» e controversie in materia di assicurazioni, di contratti conclusi da consumatori e di contratti individuali di lavoro | | |
Nelle cause in materia di assicurazioni e di contratti conclusi da consumatori, nonché di contratti individuali di lavoro, è escluso in generale il ricorso ai fori speciali di cui agli artt. 7 e 8. Un'eccezione a favore dell'art. 7 n. 5 è costituita dalle riserve contenute nell'art. 10 (materia di assicurazioni), nell'art. 17, par. 1 (contratti conclusi dai consumatori) e nell'art. 18, par. 1 (contratti individuali di lavoro). In tali casi, il foro della succursale è disponibile come foro facoltativo accanto ai fori previsti nelle sezioni 3, 4 e 5 del capo II del Regolamento «Bruxelles I bis».
(4 decisioni)
| 30 |
Nelle cause in materia di assicurazioni e di contratti conclusi dai consumatori, la giurisprudenza ha considerato succursali nel senso di cui all'art. 7 n. 5 un'agenzia di assicurazioni e un'agenzia di viaggi indipendenti.
(2 decisioni)
| 31 |